Quanti sono i dirigenti scolastici in Veneto ed in particolare in provincia di Venezia? Vediamo i dati dell'Ufficio Scolastico Regionale 2024/2025

Dai dati Usr si evince che, dopo la riduzione degli istituti comprensivi dello scorso anno, sono presenti oggi 560 reggenze, ovvero istituti comprensivi o scuole secondarie di dimensioni tali da avere diritto ad un dirigente effettivo. Però, nonostante le riduzioni, ci sono ancora 29 scuole date in reggenza, ovvero che per motivi di organico (ad esempio mancate assunzioni o pensionamenti) non hanno ricevuto nomina di un dirigente ma lo hanno condiviso con quello di un altro isituto. A questo proposito amo citare l'arguto e secco giudizio della dirigente del Liceo Veronese prof.ssa Daniela Boscolo nell'incontro pubblico sulla riduzione degli istituti comprensivi a Chioggia: "Tutti sanno che la reggenza è l'anticamera dello scioglimento di quell'istituto", ed in particolare ci si riferiva alla vittima annunziata del Chioggia 1 (Marchetti-Pellico). I dirigenti scolastici ebbero un ruolo chiave nella riduzione perchè accolsero positivamente, ma non all'unanimità, la proposta comunale di riduzione da 5 a 3 comprensivi. Il comprensivo Chioggia 5 pur avendo ancora numeri importanti e innovativi progetti venne smembrato, andare così ad acuire la riduzione di servizi e di posti di lavoro. I sindacati Cgil, Cisl e Uil protestarono debolmente ma non vollero o non riuscirono ad avviare una mobilitazione determinata tra gli insegnanti e tra le famiglie. In totale i posti da dirigente scolastico della città di Chioggia sono passati da 7 a 5, con un dirigente perdente posto e mandato fuori provincia.
Confrontiamo questi dati con quelli del 2022/23:

Stando a questi dati i dirigenti sono aumentati da 517 a 531, mentre si sono ridotte sia le scuole totali che quelle affidate in "reggenza" ad un dirigente che ha già un'altra scuola da dirigere (passate da 76 a 29). Sono stati immessi in ruolo ben 111 nuoovi dirigenti da concorso, mentre molti che erano in età pensionabile si sono ritirati ad altri è stato concesso di superare di 1,2 e persino 3 anni la soglia della pensione. Qui a Chioggia da molti anni i dirigenti sono sempre gli stessi, con alcune rotazioni di incarico nonostante il principio della rotazione degli incarichi sia stato ribadito dal Ministro dell'Istruzione e del Merito nel 2023, anche se era una pratica caldeggiata da anni anche nelle Università ma non regolata da precise norme, diciamo più una raccomandazione, già contenuta nel codice anticorruzione, approvata nel 2001 e confermata successivamente nel 2012. La norma riguarda anche i dirigenti scolastici in quanto figura professionale che si trova a gestire appalti e pratiche di affidamento e acquisto di beni.
In base a quanto appena detto, i dirigenti scolastici si trovano in una posizione rischiosa dal punto di vista della corruzione. Di conseguenza dopo un tot di mandati, stabiliti dagli Uffici Scolastici Regionali, dovranno ruotare ed essere messi a lavorare su un'altra sede. La Corte dei Conti ha richiesto specificamente nel 2023 che l'obbligo di rotazione per i dirigenti scolastici venga applicato. Il Ministro Valditara ha prontamento emesso una nota ministeriale applicativa con modi e tempi di attuazione di questa rotazione che non piace ai dirigenti, spesso affezionati alla "loro" scuola o alla comodità di un incarico vicino a casa. La Direttiva M.I.M. 25.05.2023, n. 13 prevede specificamente che "l'incarico ha durata triennale ed è correlato agli obiettivi prefissati. In via eccezionale l'incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. L'incarico termina, comunque, con la cessazione del rapporto di lavoro"; e poi "è disposta la rotazione periodica degli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse e a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti scolastici, nonché a prevenire eventuali fenomeni corruttivi".
Fin qui il provvedimento è esattamente rispondente alle richieste dell'anticorruzione senonchè poi introduce una ulteriore clausola, sempre a discrezione dell'Uffiscio Scolastico Regionale di competenza: "La rotazione viene effettuata dopo tre incarichi triennali di direzione sulla medesima istituzione scolastica, considerando come primo incarico quello in corso, sempreché il dirigente possa svolgere almeno un altro incarico completo in altra sede prima del collocamento in quiescenza d'ufficio, al fine di assicurare nella nuova sede un periodo temporale di servizio che consenta al dirigente scolastico di fornire un proprio apporto personale al nuovo contesto organizzativo affidatogli. L'incarico in corso è preso in considerazione indipendentemente dagli anni del triennio eventualmente già trascorsi". Quindi un dirigente che fosse da 5-6 o più anni in un istituto poteva godere, potenzialmente, di 3 rinnovi di 3 anni ciascuno per un totale di 9 anni. In effetti a Chioggia noi abbiamo un dirigente scolastico che opera ininterrottamente dal 1/9/2008 nello stesso istituto (i CV dei dirigenti sono obbligatoriamente pubblicati nei siti scolastici), con ben 17 anni di permanenza. E' chiaro che un dirigente che mantiene lo stesso incarico per così tanti anni crea nel bene e nel male una identità tra scuola e dirigente, non evolve la sua professionalità e inizia a convincersi che la scuola sia "sua".
La funzione del dirigente scolastico è quella di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, rappresentandola legalmente e rispondendo della gestione delle risorse e dei risultati del servizio. In sostanza, il dirigente scolastico è responsabile della direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, oltre a garantire la qualità della formazione e la collaborazione con il territorio. I vecchi presidi sono stati elevati al grado dirigenziale con la legge Bassanini, ed in particolare i principi e criteri direttivi delle norme sulla dirigenza scolastica sono definiti nella delega di cui all'art. 21, comma 16, della legge 59/1997 (cd. legge Bassanini), in sintesi: la qualifica dirigenziale è conferita ai capi d'istituto nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, ovvero che i dirigenti non possono imporre metodi e valutazioni agli insegnanti altrimenti violerebbero l'art.33 della Costituzione. Il dirigente ha ampi poteri nel gestire l'autonomia finanziaria della scuola e nel siglare accordi con enti e aziende del territorio.
I dirigenti approvano tutti gli aspetti della vita dell'istituto e siglano, per conto del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, i contratti coi lavoratori della scuola. Però queste assunzioni non sono in capo al dirigente ma alle graduatorie provinciali dei docenti così come del personale Ata. Il dirigente non valuta i titoli del personale e non può rifiutare l'assunzione del candidato avente diritto. Il dirigewnte firma il piano ferie, i permessi, decide eventuali completamenti o attribuzione di ore aggiuntive e quindi ha grandissime responsabilità nel creare il giusto clima di lavoro e collaborazione nell'istituto. Nel caso dell'anno di prova il dirigente presiede la commissione che lo valuta, votando e orientando il suo lavoro con la collaborazione di un tutor, di sua nomina, che segue per una decina di ore il collega in formazione. Solitamente questa procedura è un pro forma. Nel 2023/24 un solo insegnante nella provincia di Venezia è stato bocciato e costretto a ripetere l'anno di prova.
Il dirigente scolastico ha anche poteri disciplinari: col passaggio a incarico dirigenziale è sia la figura che raccoglie i documenti contro un lavoratore della scuola in qualche modo inadempiente, ma è allo stesso tempo colui che decide l'eventuale sanzione disciplinare amministrativa. Oppure può chiedere intervento dell'Usr su casi particolarmente complessi o per la richiesta di sanzioni più pesanti. Per fare un paragone è come se il giudice fosse anche il pubblico ministero che accusa. Anche se di solito si cerca di addivenire ad un accordo, magari con l'ausilio di un rappresentante sindacale, si possono creare situazioni di forte contrapposizione e potenziali irregolarità nel momento in cui il dirigente può usare tutto il suo peso per imporre una sanzione senza accogliere le ragioni della controparte, esponendosi però così ad un eventuale ricorso al Tribunale del Lavoro competente.
(leggi la nota integrale ì: https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2023/maggio/DIRETIVA_MIM_20230525_13)
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